Le distanze di alberi dai confini sono trattate nell’art. 892 del codice civile. In ogni caso, i regolamenti locali, se esistenti, prevalgono sulle norme del codice. Le norme regolamentari sono contenute, di solito, in regolamenti di polizia urbana o rurale reperibili presso i Comuni.
Se gli uni e gli altri non dispongono, in breve valgono le seguenti indicazioni:
- tre metri per gli alberi di alto fusto;
- un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto;
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di:
- un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;
- due metri per le siepi di robinie.
Alcuni casi pratici sono di seguito illustrati.
- Il proprietario del fondo A può tagliare le radici che si protendono oltre il confine e può chiedere al vicino di tagliare i rami sporgenti oltre di esso. Nel caso in cui originariamente il fondo fosse stato di un unico proprietario, possono essere conservati rami e radici.
- Le siepi tra due fondi si presumono comuni, salvo prova contraria; se la siepe recinge tutti i lati di un fondo si presume però che essa appartenga tutta al proprietario del fondo recintato. Gli alberi entro la siepe e quelli sulla linea di confine si presumono egualmente comuni. Se un albero serve da limite di confine può essere tagliato solo con il consenso del confinante.
- Gli alberi contraddistinti con le lettere a, b, c, d, in Fig. 5 si considerano comuni anche se non perfettamente allineati sulla linea di confine; quello contraddistinto con la lettera e si presume di A. Se la linea di confine non passa per il centro dell’albero, esso verrà diviso proporzionalmente fra A e B.
fonte: geometra.ifo