Dal 29 agosto vige l’obbligo per i professionisti di redigere un preventivo scritto o digitale e di indicare titoli e specializzazioni.
Lo prevede la Legge per la Concorrenza (L. 124/2017) che ha introdotto anche altre novità per le attività di agrotecnici e società di ingegneria.
Obbligo di preventivo scritto o digitale
I professionisti dovranno rendere noto obbligatoriamente al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell’incarico e tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico.
Il compenso sarà reso noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima e pattuito in base alle voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Si rafforzano quindi gli adempimenti introdotti dal Decreto Liberalizzazioni (DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012) che ha previsto la pattuizione del compenso per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell’incarico, con tutte le informazioni per la sua quantificazione, e l’indicazione degli estremi della polizza assicurativa professionale.
Obbligo di indicare titoli e specializzazioni
Nell’ottica di una maggiore tutela della trasparenza e della concorrenza, i professionisti iscritti a ordini e collegi dovranno comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
Anche in questo caso, si rafforza quanto previsto dal DPR 137/2012 sulla riforma degli ordinamenti professionali, in base al quale l’indicazione di titoli e specializzazioni è stata solo una facoltà.
Pratiche catastali agli agrotecnici
Interpretando l’articolo 145 della Legge 388/2000, la Legge per la Concorrenza stabilisce che gli atti catastali, sia urbani sia rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso dei titoli previsti dalla Legge 251/1986, che ha istituito l’Albo nazionale degli Agrotecnici.
In realtà, ricordiamo che il comma 7-ter dell’articolo 26 del DL 248/2007, poi convertito nella Legge 81/2008 aveva dato questa interpretazione, ma trattandosi di un “Milleproroghe”, la Corte Costituzionale, con la sentenza 154/2015, lo aveva dichiarato illegittimo.
Società di ingegneria nel mercato privato
La Legge per la Concorrenza mette fine alle polemiche, durate più di due anni, sulla possibilità, per le società di ingegneria, di assumere commesse dai privati. La disciplina della Legge 266/1997, che ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria, viene estesa alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative.
In questo modo, da una parte il mercato privato si apre definitivamente alle società di ingegneria; dall’altro si afferma la validità dei contratti tra società di ingegneria e privati conclusi a decorrere dall’11 agosto 1997 (Data di entrata in vigore della L 266/1997).
Per operare con i privati, le società di ingegneria dovranno stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per gli eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
Le società di ingegneria dovranno indicare ai clienti i nominativi dei professionisti responsabili dei progetti e tutte le informazioni inerenti ai loro compensi.
Fonte (Geometra.info)